ILLECITI CIVILI

Art. 161 Assenza informativa privacy.

Assenza informativa privacy per dati sensibili o giudiziari o in caso di trattamenti che presentano rischi specifici o di maggiore rilevanza del pregiudizio.

Art. 163 Omessa o incompleta notificazione al Garante.

Art. 164 Omissione di fornire informazioni o esibire documenti richiesti dal Garante Privacy.

ILLECITI PENALI

Art. 167 Trattamento illecito di dati personali.

Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante.

Art. 169 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati.

Art. 170 Inosservanza dei provvedimenti del Garante.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Art. 169 del Testo Unico "36 della legge 675/96, per "omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati."

Art. 2050 c.c. responsabilità oggettiva per esercizio di attività pericolosa.
SANZIONE

Sanzione da 3.000 a 18.000 euro.

Sanzione da 5.000 a 30.000 euro. (moltiplicabile per 3 a seconda delle condizioni economiche del contravventore.

Sanzione da 10.000 a 60.000 euro.

Sanzione da 4.000 a 24.000 euro.

Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Possibile estinguere il reato ex art. 169, pagando una somma di denaro se ci si regolarizza entro il termine prescritto (non + di 6 mesi).

Sanzione penale, reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa, pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.

Arresto da 3 mesi a 2 anni.

Legge n. 547/1993 "Crimini informatici commessi da dipendenti ed addebitabili all'azienda."

Art. 2049 c.c. responsabilità prevista in capo a padroni e committenti.